MAREBONUS

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre u.s. il decreto 13 settembre 2017, n. 176 – Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – «Marebonus».

Con la pubblicazione del decreto  si chiude l’iter di approvazione del Marebonus, iniziato nel 2015 con l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 647 della legge di stabilità di 138 milioni di eurocomplessivi (45,4 milioni per l’anno 2016, 44,1 per l’anno 2017 e 48,9 per il 2018) per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria.
Progetti riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Come noto, a seguito del mancato utilizzo della componente relativa al 2016, tale dotazione finanziaria era stata decurtata delle competenze riferite al primo anno e successivamente rifinanziata con un importo di 35 milioni di euro per l’anno 2018. L’articolo 15 del regolamento in parola prevede che i contributi vengano concessi per il periodo 2017-2018 mentre, per l’anno 2019, l’art 10 comma 1 prevede che il contributo potrà essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate. I progetti incentivabili dovranno riferirsi a nuovi servizi o miglioramenti dei servizi su rotte esistenti, avviati/valutati (rispetto alla situazione in essere) a partire dalla data di pubblicazione del Regolamento.

Si ricorda che la finalità del Marebonus è quella di migliorare la catena intermodale e decongestionare il traffico su gomma mediante l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte già esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia con gli altri porti nazionali, quelli italiani con gli altri porti degli Stati Membri dell’Unione o del SEE (Spazio Economico Europeo). Secondo il provvedimento del MIT possono beneficiare dei contributi tutte le imprese armatrici che operano sul territorio nazionale costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso il cosiddetto “slot agreement” (ovvero un accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità di stivaggio della nave) che hanno sede legale in uno degli Stati Membri o del SEE.

 

Per ottenere il contributo Marebonus le imprese armatrici dovranno presentare dei progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi, sia Ro-Ro sia Ro-Pax, attraverso navi iscritte regolarmente nei registri dei singoli Paesi europei o del SEE per il trasporto multimodale delle merci. Saranno inoltre incentivabili anche le iniziative per l’implementazione delle tecnologie ITS, nonché per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety & security) con lo scopo del miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza del personale di guida dei veicoli merci.

 

Il contributo Marebonus verrà erogato annualmente, compatibilmente con le disponibilità di cassa ministeriali, mentre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà disposto dal MIT – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità di via Caraci 36, 00157 Roma, con apposito provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto.

Le domande per accedere al contributo dovranno pervenire al MIT all’indirizzo sopracitato entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di apertura dei termini per l’accesso al contributo. L’attività istruttoria, di gestione operativa e di monitoraggio è affidata alla RAM (Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a.) che, per valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti, considererà, al fine di un miglioramento dell’impatto ambientale, i seguenti criteri:

• L’uso di carburanti meno inquinanti;
• L’uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni
• Trattamenti con prodotti speciali della carena.

 

Si ricorda, infine, che i contributi previsti dal decreto in oggetto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l’anno 2019 previa la verifica della sussistenza della relativa copertura finanziaria così come si ribadisce che il contributo Marebonus non è cumulabile con altri benefici, erogati per le medesime finalità, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario.